venerdì 5 marzo 2010

UNA LEGGE ELETTORALE SENZA TRUFFE

Periscopio socialista
Seconda parte della relazione tenuta al 5° seminario del "Gruppo di Volpedo" organizzato a Mantova il 27 febbraio scorso dal Club socialista e riformista di Milano "Porto Franco" e dal Circolo "La Riforma".

di Felice Besostri
La scelta di fondo dovrebbe essere a favore di un’autonomia statutaria anche per comuni, almeno quelli di grandi dimensioni, e province e non solo delle regioni, interventi minori possono consistere in:

1) eliminare ogni premio di maggioranza legato al risultato del candidato al vertice dell’esecutivo. Al più in un voto di ballottaggio si possono riservare un 11% per cento dei seggi, da attribuire con un ballottaggio tra le liste che al primo turno abbiano raggiunto o superato il 40% dei voti al primo turno. Nel caso di una sola lista il premio è attribuito solo con la maggioranza assoluta degli elettori con partecipazione pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2) il capo dell’esecutivo, se eletto direttamente dai cittadini, deve essere individuato attraverso primarie obbligatorie. In alternativa il candidato deve essere designato da un congresso di Partito retto da uno statuto a base democratica, che preveda il ricorso giurisdizionale degli associati.

3) se il capo dell’esecutivo vuole formare una giunta, di sua esclusiva fiducia, deve presentare i membri prima dell’elezione. In tal caso li può sostituire in corso di mandato. In alternativa la proposta di giunta deve essere assentita dalla maggioranza assoluta del Consiglio. In ogni caso il Consiglio può con mozione di sfiducia motivata, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, chiedere la rimozione di un membro dell’esecutivo. Il capo dell’esecutivo ha la scelta tra sostituire il membro sfiduciato ovvero sciogliere il Consiglio.

4) la morte, la malattia inabilitante o l’interdizione dai pubblici uffici o le dimissioni del Capo dell’esecutivo non comportano lo scioglimento automatico del Consiglio se non nel caso che nel termine previsto non sia eletto un sostituto tra i membri del Consiglio o dell’Esecutivo Collegiale a maggioranza assoluta.

5) introduzione della sfiducia costruttiva: ogni capo di esecutivo può essere sostituito in seguito all’approvazione a maggioranza assoluta di mozione, che contenga il nome del sostituto. Lo Statuto dell’ente può prevedere un quorum più elevato, nel caso che il sostituto non facesse parte del precedente organo esecutivo.

6) reintroduzione di un organo di controllo esterno sugli atti deliberativi fondamentali e di efficacia ed efficienza della gestione amministrativa, esempi francesi, spagnoli, britannici. Abolizione dei revisori interni, che dipendono dalla maggioranza.

7) Statuto speciale delle società a partecipazione pubblica per evitare che ondeggino tra regolamentazione pubblicistica e privatistica secondo le singole convenienze. Introdurre la responsabilità solidale degli enti pubblici, che controllino società di capitali, con la società controllata. Consorzio obbligatorio, o patto di sindacato, degli enti pubblici dello stesso tipo, che partecipino a società di capitali. Nelle società che gestiscono servizi pubblici istituzione obbligatoria di un organo di vigilanza, in cui siano rappresentati gli utenti e loro associazioni e rappresentanti degli organi elettivi.

8) Regolamentazione per legge dei partiti politici. I partiti politici riconosciuti e registrati possono presentare loro candidati a ogni livello con esenzione dalla raccolta delle firme. Porre fine alla distinzione tra partiti rappresentati e non rappresentati nelle istituzioni: divieto di concedere facilitazioni soltanto a quelli rappresentati. Obbligo di conferire la delega per la presentazione di simbolo e liste di candidati alla struttura competente/responsabile per l’ambito elettorale, secondo i rispettivi statuti. I delegati alla presentazione delle liste sono vincolati dalle decisioni dei livelli competenti per la specifica elezione, secondo i rispettivi statuti.

9) Clausole di accesso o sbarramento, se introdotte, devono essere riferite soltanto al livello di presentazione della lista. E’ il sistema tedesco per cui se un movimento politico si presenta soltanto in una porzione del territorio la Sperrklausel del 5% va verificata soltanto nella circoscrizione di presentazione. Con questa regola un partito è libero di decidere se presentarsi in tutto il territorio nazionale o soltanto in alcune regioni. Si può anche prevedere che la clausola di accesso sia verificata nelle singole circoscrizioni, anche nel caso di presentazione in una pluralità di circoscrizioni.

10) Separazione netta tra clausola di accesso e percentuale minima per avere diritto ai rimborsi elettorali. In Germania la clausola di accesso è al 5%, mentre la percentuale per avere diritto al rimborso elettorale è lo 0,5%. Esclusione di ogni rimborso forfetizzato, bensì rimborso delle sole spese documentate entro un tetto prefissato di spesa.

11) in caso di collegi plurinominali reintroduzione del voto di preferenza plurimo, altrimenti si adotti un sistema maggioritario, preferibilmente a due turni con ballottaggio eventuale.

12) Numero dei membri delle assemblee elettive definito per legge in base alla popolazione residente. Il numero deve consentire un’effettiva capacità di lavoro e influenza dell’organo assembleare.

13) Affidare il voto di fiducia alla sola Camera dei Deputati, intervento obbligatorio del Senato soltanto per le leggi costituzionali, di bilancio, di approvazione degli statuti regionali e nelle materie di legislazione concorrente.

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Dalla Costituzione spagnola del 1978

Articolo 6 - I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica.

La loro creazione e l’esercizio della loro attività sono libere nel rispetto della Costituzione e della legge.
La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici.

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Dalla Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca del 1949
Art. 21. - i) I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi democratici. Essi debbono rendere conto pubblicamente dell'origine dei loro mezzi finanziari, del loro uso e dei loro patrimoni.

ii) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si volgano a danneggiare o sopprimere l'ordine fondamentale, democratico e di libertà, ovvero a minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Tribunale Costituzionale Federale.

iii) Gli aspetti specifici sono regolati da leggi federali.

2/2 - Fine

La prima parte della relazione di Felice Besostri è apparsa sull'ADL della scorsa settimana - L'intervento integrale è disponibile in audio su RadioRadicale. Vai all'audio su RadioRadicale: http://www.radioradicale.it/scheda/298393/verso-la-terza-repubblica-ipotesi-di-sinistra

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