Può una legge ordinaria introdurre immunità riservata a quattro cittadini in ragione delle loro funzioni?
di Felice Besostri
Il lodo Schifani bis (o Alfano) cerca di superare le obiezioni di costituzionalità mosse con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004.
Tuttavia non supera la questione maggiore, se cioè una legge ordinaria possa introdurre una immunità sia pure temporanea, riservata a quattro cittadini in ragione delle loro funzioni.
Sono in gioco diversi articoli della Costituzione, non solo il 3 sull’uguaglianza dei cittadini, ma anche il 25, per cui nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, il 27 sulla responsabilità personale ed il 112 sull’obbligatorietà dell’azione penale, nonché l’art. 111 sulla ragionevole durata dei processi.
La Costituzione, inoltre, si occupa specificamente con norme speciali dei reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni dal Presidente della Repubblica (art. 90) e dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
Dunque, per i reati commessi non nell’esercizio delle loro funzioni vige il principio della soggezione alla giurisdizione ordinaria.
Soltanto con legge costituzionale si può intervenire per modificare l’assetto normativo vigente, ma anche per una ragione di evitare una censura di trattamento discriminante tra il Presidente del Consiglio e gli altri Ministri, nonché tra i Presidenti delle Camere ed i Senatori ed i Deputati.
Il Presidente del Consiglio non è eletto direttamente dai cittadini, malgrado la legge elettorale lo possa lasciare credere: l’art. 97 della Costituzione non è stato modificato.
La ratio della legge vuole impedire una crisi di carattere istituzionale, ma tale ratio non ha alcun senso per i Presidenti delle Camere.
I Presidenti delle Camere hanno più vice-presidenti, che possono assicurare il funzionamento degli organi. Infine, se si dovessero dimettere, potrebbero essere rapidamente sostituiti a differenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio.
Tutto chiaro. L’attuale maggioranza ha i numeri per far passare una legge costituzionale alla Camera ed al Senato, salvo l’eventuale referendum costituzionale.
Tuttavia i tempi non consentono di raggiungere l’obiettivo in tempo utile per il Cavaliere Berlusconi in relazione ai tempi del processo per corruzione di testimoni: da qui la fretta.
Tuttavia la saggezza popolare dice che la fretta è cattiva consigliera e che la gatta frettolosa partorisce gattini ciechi.
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